LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE HA RESPINTO IL RICORSO DELL’AMMINISTRAZIONE E CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO
La Corte d’Appello di Firenze Sezione lavoro ha pronunciato la sentenza N.658/2025, in data 11/11/2025, con la quale ha rigettato l’appello proposto dal MIM avverso sentenza del Tribunale di Arezzo e accolto la linea difensiva dell’appellato, su ricorso presentato da un docente assistito dalla UIL SCUOLA DI AREZZO con la difesa DELL’AVV. CLAUDIA PAPINI ed in merito alla questione assegnazione supplenze da GPS gestita da algoritmo, si è così pronunciata: “qualora in turni di nomine successivi al primo, siano emerse nuove cattedre in una determinata classe di concorso, deve essere riconvocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella stessa classe di concorso, il quale abbia indicato tali sedi nelle sue preferenze e non abbia ancora ricevuto alcuna proposta nei turni di nomina precedente per assenza di posti disponibili fra quelli oggetto delle sue preferenze. (…) quando le supplenze sono state assegnate dall’algoritmo, le domande con le preferenze venivano proposte in un momento in cui i candidati non potevano ancora conoscere i posti effettivamente disponibili, e quindi non erano consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte, presupposto che impediva di operare alla rinuncia, così come ampiamente regolata dall’art 12 dell’OM”.
La Corte di Appello ha anche accolto, tra le ragioni dell’illegittimità dell’esclusione del docente dalle successive tornate di nomine, la circostanza che la UIL SCUOLA di AREZZO ha fortemente sempre contestato al MIM e nello specifico all’URS TOSCANA E ALL’AMBITO PROVINCIALE DI AREZZO, di aver deciso di imporre l’avvio dell’algoritmo entro il 31/08, quando ancora non erano concluse le operazioni di immissioni in ruolo e di mobilità annuale.
La Corte d’Appello di Firenze con la suddetta pronuncia ha anche confermato la condanna del MIM al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno commisurato alla perdita delle retribuzioni e delle differenze retributive, oltre accessori non percepiti quali retribuzione professionale docenti (RPD) e altro, oltre interessi legali.
