Il Tribunale di Prato, in data odierna, in merito all’oggetto, ha
pronunciato la sentenza nella causa civile di I Grado promossa dalla UIL Scuola Rua, in nome e per conto di una iscritta, con il patrocinio dell’avv. Domenico Naso e dell’avv. Matteo
Senesi.
La ricorrente ha intrapreso l’iniziativa giudiziaria nei confronti del
Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Inps esponendo di aver svolto
attività di docenza presso il Ministero convenuto dal 1.9.2023 al 30.6.2024
e di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10
anni. Ha lamentato la natura discriminatoria dell’esonero contributivo
introdotto dall’art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, in quanto
riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato.
Il ricorso è stato accolto e il Giudice ha condannato il Ministero a
riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga,
riparametrati su base mensile come previsto per gli assunti a tempo
indeterminato.